Oggi non è più possibile comportarsi impunemente fuori dall’Italia.

Diverse leggi extra-territoriali consentono di perseguire chi commette dei reati a sfondo sessuale sui minori, anche all’estero.

Chiunque compi atti sessuali nei confronti di una ragazza o di un ragazzo minorenne (con meno di 18 anni di età) sarà perseguito in Madagascar o in Italia.

In Madagascar, l’offesa al pudore di un o di una minorenne, il trattenere presso di se un o una minorenne, la violenza o il tentativo di violenza nei confronti di un o di una minorenne, la produzione e la detenzione di pornografia, soprattutto con scene di minori sono severamente puniti. Le pene previste possono essere da 5 a 10 anni di prigione sino a 15 /20 anni di lavori forzati se gli atti sono stati commessi nei confronti di un o una ragazza di età inferiore ai 15 anni.
Artt. 331 e 332
Codice Penale della Repubblica del Madagascar

 

Repubblica Italiana

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’. …omissis…

Art. 5 (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

“Art. 600 quinquies. Dopo l’articolo 600 quater del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”. …omissis…

Art. 10 (Fatto commesso all’estero)

L’articolo 604 del codice penale e’ sostituito dal seguente: “Art. 604. (Fatto commesso all’estero) Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies, si applicano altresì quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero e’ punibile quando si tratta di delitto per il quale e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e’ stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia “. …omissis…

Art. 16 (Comunicazioni agli utenti)

  1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo … della legge … n. … La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
  2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.