Art. 1

E’ costituito un organismo associativo denominato MadainItaly, (stante a significare Madagascar in Italia) quale associazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Italia in Arquata Scrivia.

Il nome dell’associazione MadainItaly dovrà essere sempre corredato dell’acronimo O.N.L.U.S. in qualsivoglia documento della stessa.

Il domicilio dell’Associazione potrà essere trasferito nell’ambito dello stesso comune ove è ubicata la sede per semplice decisione del Consiglio Direttivo il quale potrà anche deliberare l’apertura di sedi periferiche in Italia ed all’estero, senza autonoma rappresentanza.

La durata dell’Associazione MadainItaly o.n.l.u.s. è illimitata. Questa associazione è retta dal presente statuto, dal regolamento interno ed è costituita ed opererà in conformità a quanto dettato dalla normativa vigente e soprattutto nel rispetto del decreto legislativo 460 del 04/12/1997.

Art. 2

Scopi di MadainItaly o.n.l.u.s.:

  1. Concretizzare tutte quelle iniziative aventi per finalità lo sviluppo sociale, culturale, tecnico ed economico della popolazione malagasy, nel rispetto assoluto delle sue tradizioni e della sua cultura e nel pieno rispetto dell’ambiente del Madagascar.
  2. Tutti i progetti promossi da MadainItaly dovranno essere integrabili nel contesto socio- culturale del Madagascar e saranno finalizzati esclusivamente, e soprattutto, nell’interesse della popolazione malagasy.
  3. Contribuire ed incentivare la costituzione di gemellaggi tra città, paesi, dell’Italia e del Madagascar attivandosi a suscitare l’interesse dei responsabili delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che malagasy.
  4. Far si che si realizzino scambi di ospitalità a fini culturali tra i giovani del Madagascar ed i giovani italiani, facendo opera di sensibilizzazione presso le famiglie italiane e malagasy, nonché presso Enti privati e pubblici.
  5. Istituire corsi di formazione e qualificazione, in Madagascar, con lo scopo di sviluppare l’imprenditoria malagasy.
  6. Contattare enti privati e pubblici e professionisti qualificati in tutti settori al fine di studiare i progetti da promuovere e le iniziative da realizzarsi, sempre nell’interesse della popolazione malagasy.
  7. Ottenere contributi e/o finanziamenti da enti privati e/o pubblici, sensibili allo sviluppo del Madagascar, per la realizzazione dei progetti culturali e socio-assistenziali promossi da MadainItaly.
  8. Incentivare l’interesse imprenditoriale verso il Madagascar da parte degli imprenditori italiani ed europei pubblicizzando le risorse e le potenzialità di questa isola.
  9. Assistere e fornire consulenza tecnica, legale, amministrativa, commerciale, agli eventuali investitori interessati e disposti ad installare in Madagascar attività economiche, produttive d’interesse e beneficio alla popolazione malagasy comportanti obbligatoriamente l’inserimento di maestranze malagasy nel loro organigramma, sia a livello di quadri che di operai.ed impiegati.
  10. Favorire ed aiutare tutte le attività immobiliari, in Madagascar, e la loro gestione.
  11. Commercializzare e vendere articoli e prodotti di vario genere sia provenienti dal Madagascar e non e/o confezionati in proprio, attraverso la loro vendita, per finanziare il raggiungimento degli scopi statutari di MadainItaly e nello stesso tempo per tutelare gli interessi dei produttori e/o artigiani malagasy, acquistando i prodotti ad un equo prezzo, non speculativo.
  12. L’attività di MadainItaly sarà sempre realizzata in sinergia con quella di Madagasikara Consultants, organismo associativo di nazionalità malagasy.

Art. 3

Il simbolo di MadainItaly onlus è la bandiera dell’Italia accostata a quella del Madagascar con la scritta, sia in lingua malagasy che in lingua italiana, del motto del Madagascar: Patria, Libertà, Progresso – Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana, seguito dalla scritta MadainItaly, in colore rosso Mada ed in colore verde Italy con la congiunzione “in” in colore nero, corredata dall’acronimo o.n.l.u.s.

Art. 4

MadainItaly opererà nel rispetto della sovranità nazionale del Madagascar e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della cooperazione internazionale, come definito dalla Carta delle Nazioni Unite. MadainItaly si dichiara apartitica e laica.

Art. 5

In ottemperanza alla legislazione italiana vigente MadainItaly recepisce ed ottempera alle seguenti disposizioni:

  • Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge della Repubblica italiana.
  • Obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito il previsto organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge della Repubblica italiana.
  • Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
  • Intrasferibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutazione degli stessi.

Art. 6

Sono soci dell’associazione MadainItaly coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti si impegnino con continuità a portare avanti le finalità dell’associazione stessa, condividendone gli obiettivi ed i metodi, senza distinzione alcuna di nazionalità e religione.

L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 7

Dal momento dell’ammissione il socio è tenuto ad osservare:

  • Le disposizioni statutarie
  • Le disposizioni dei regolamenti interni
  • Le direttive degli organi sociali Il socio perde tale qualifica per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dei soci:

  1. Che non sono più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
  2. Che in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione, oppure fomentino dissidi o disordini tra i soci;
  3. Che non osservano le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
  4. Che, senza giustificati motivi, non adempiano puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.

Art. 9

Organi dell’Associazione sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il Consiglio direttivo
  • Il Presidente del Consiglio direttivo

Art. 10

L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano i soci stessi anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea è convocata almeno due volte l’anno su iniziativa del Presidente; può essere convocata su iniziativa del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene effettuata mediante affissione dell’avviso nella bacheca della sede di MadainItaly almeno dieci giorni prima della data fissata e/o contestuale invio a mezzo raccomandata ai soci contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo ove si terrà la riunione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, nell’ordine dal vice-presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d’età.

L’assemblea:

  • Nomina i componenti del Consiglio direttivo
  • Approva i bilanci annuali
  • Delibera sugli oggetti attinenti alla vita ed all’attività dell’associazione, o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
  • Delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti interni. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti ed hanno valore legale quando vi è la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E’ prevista la delega: ogni socio può rappresentare soltanto uno dei soci assenti.

Art. 11

Il Consiglio direttivo esplica le sue funzioni nell’ambito delle direttive programmatiche decise dall’assemblea dei soci; è composto da tre membri, soci, eletti dalla maggioranza dall’assemblea dei soci.

I componenti del primo Consiglio Direttivo sono eletti in sede di Atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione ed i consiglieri così nominati restano in carica fino all’assemblea dei soci successiva.

Tutti i consiglieri, come i revisori, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo delibera dell’assemblea che autorizzi loro la corresponsione di emolumenti nel rispetto del DPR 645 del 10/10/1994 e DL 239 del 21/06/1995 e Legge 336 del 03/08/1995 e successive disposizioni.

I consiglieri assenti senza giustificato motivo a più di due riunioni consecutive nello stesso anno solare decadono dalla carica.

Il Consiglio direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che lo richiedano almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di quest’ultimo, da un consigliere designato volta per volta dai presenti.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la riunione può essere convocata con preavviso di 24 ore a mezzo telefono o fax.

Compito del Consiglio direttivo sono:

  • Predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • Deliberare sulle proposte dei progetti da realizzare.
  • Curare la gestione dell’Associazione.

Art. 12

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati tra i membri del Consiglio per la prima volta in sede di costituzione dell’associazione MadainItaly e successivamente, alla scadenza del loro mandato, dai consiglieri. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di assenza del Presidente i poteri sono trasmessi al Vicepresidente ed in assenza anche di quest’ultimo un sostituto viene designato dai membri del Consiglio direttivo.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, cura la rappresentanza legale dell’associazione MadainItaly nei confronti dei terzi, in giudizio ed in sede amministrativa, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e/o postali; può, inoltre, nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti.

Art. 13

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro dei verbali del Consiglio direttivo ed un libro soci.

Art. 14

Il patrimonio dell’associazione MadainItaly è costituito da ogni bene mobile ed immobile di proprietà della stessa, dai contributi volontari dei soci, dai contributi di amministrazioni ed enti sia privati che pubblici e da ogni altra entrata consentita dalla Legge della Repubblica italiana ed accettata dall’associazione, da donazioni, lasciti e successioni nonché dal ricavato delle vendite degli articoli commercializzati e dalla attività di consulenza, dedotto quanto destinato alla realizzazione degli scopi statutari e quanto corrisposto come emolumenti ai prestatori di eventuali servizi.

L’esercizio finanziario dell’associazione MadainItaly è compreso tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno saranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo per l’anno in chiusura e quello preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’assemblea dei soci per la loro approvazione.

Art. 15

Al fine di un migliore funzionamento dell’associazione MadainItaly, l’assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti, approva eventuali regolamenti interni relativi a determinati settori di attività.

La bozza dei bilanci (consuntivo e di previsione), nei quindici giorni che precedono la loro approvazione e gli stessi una volta approvati devono essere tenuti presso la sede dell’associazione MadainItaly a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere, a loro spese, copia.

Art.16

Lo scioglimento dell’associazione MadainItaly deve essere deliberato, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, dall’assemblea dei soci che può nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri; in tal caso, il patrimonio dell’associazione MadainItaly sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o, comunque, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ai sensi della Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 comma 190, salva diversa destinazione imposta dalla Legge della Repubblica italiana.

Art. 17

Per tutto quanto non è regolato dall’ atto costitutivo e dallo statuto sociale valgono le disposizioni legislative previste per gli organismi associativi denominati O.N.L.U.S..

F.T.O.:

  • Piergiuseppe Landucci
  • Lorella Bonora
  • Franca Sardi
  • Ernesto Falzone Notaio